Nuove soglie comunitarie dal 1° gennaio 2010

Nuove soglie comunitarie dal 1° gennaio 2010

07/12/2009 - (Notizie)

In vigore dal 1° gennaio 2010 (e immediatamente applicabile in Italia) il regolamento che individua le nuove soglie comunitarie. La nuova soglia, per la maggior parte degli appalti di forniture e servizi, diventa di 193.000 €, mentre per i lavori scende a 4.845.000 €. Il Codice dei Contratti (decreto legislativo 163 del 2006), ed in particolare gli articoli 28 e 215, saranno dunque modificati, dall'1 gennaio.

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Commissione europea

Regolamento 30 novembre 2009 n. 1177

Regolamento che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

 

La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudi­catori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:

ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1) il testo dell’articolo 16 è così modificato:

a) alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

2) il testo dell’articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

b) al paragrafo 2, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1) il testo dell’articolo 7 è così modificato:

a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

c) alla lettera c), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

3) all’articolo 56, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

5) l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:

a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

c) alla lettera c), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modifi­cato:

1) alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

2) alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Bruxelles, 30 novembre 2009.


 

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